Studio Legale Avv. Fabrizio Nonne

Diritto di famiglia – Il pagamento dell’assegno divorzile o di mantenimento può essere richiesto direttamente al datore di lavoro dell’ex (Avv. Fabrizio Nonne - 11.03.2024)

Cosa fare se l’ex coniuge non provvede al pagamento degli importi stabiliti dal Tribunale in sede di separazione o di divorzio?

In questa ipotesi, l’ordinamento mette a disposizione vari possibili strumenti (fra i principali: querela per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” e connessa costituzione di parte civile per ottenere, oltre all’eventuale condanna penale dell’ex coniuge, anche l’effettivo pagamento del mantenimento; pignoramento di beni mobili o immobili o di crediti) ma, certamente, fra tutti, ve n’è uno che può rivelarsi più veloce ed efficace degli altri: la richiesta del pagamento dell’assegno di mantenimento o divorzile direttamente al datore di lavoro dell’ex coniuge.

Nel caso dell’assegno divorzile (l’assegno stabilito con la sentenza di divorzio) la procedura è davvero semplice ed è specificamente prevista dall’art. 8 della Legge sul Divorzio (Legge n. 898/1970): «Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente».

E se il terzo (che può essere il datore di lavoro dell’ex, un ente erogatore di una pensione, il conduttore tenuto al pagamento dell’affitto in favore dell’ex coniuge proprietario dell’immobile, etc.), a sua volta, non provvede, si può agire esecutivamente direttamente contro di lui.

Tutto qui.

La procedura è più complessa (ma sempre con costi e tempi molto ragionevoli) nel caso dell’assegno di mantenimento (l’assegno stabilito con il provvedimento di separazione) ed è prevista dall’art. 156, comma 6, del Codice Civile: «In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può [...] ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto».

Nel caso dell’assegno stabilito in sede di separazione, pertanto, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dal terzo, è necessario agire giudizialmente ed è richiesto l’intervento del giudice.

Chiaramente, è sempre opportuno rivolgersi ad un legale di fiducia, che saprà valutare i tempi, i costi ed i rischi di ogni specifica fattispecie e potrà consigliare lo strumento più idoneo ad ottenere soddisfazione dei propri diritti.

(Avv. Fabrizio Nonne - 11.03.2024)

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